Art. 13.
(Semplificazione amministrativa e procedurale per coltivatori diretti, imprenditori agricoli e cooperative).

      1. Gli enti locali delle zone montane, in deroga alle norme vigenti e mediante convenzioni, possono provvedere all'affidamento diretto alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di lavori e di servizi per la difesa e la valorizzazione ambientale.
      2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, sono emanate disposizioni volte alla riduzione progressiva degli oneri previdenziali a carico delle imprese agricole operanti nelle zone montane per assunzioni a tempo determinato o stagionale di lavoratori, anche extracomunitari, in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita rendicontazione.
      3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere assegnati ai consorzi forestali giovani volontari.